Il prestito ipotecario è una formula di finanziamento, appartenente alla categoria dei prestiti personali non finalizzati. Si ritiene concepito per i privati. E non comporta l’obbligo di palesare le proprie intenzioni su come si intende gestire il prestito. La procedura prevede, da parte del richiedente, la concessione di un diritto reale di garanzia, nei confronti di un bene immobile o bene mobile registrato di cui ha la titolarità. Sul bene esibito offerto in garanzia si costituisce un’ipoteca. In questa maniera si concede un diritto di prelazione a vantaggio del finanziatore, attraverso il quale, in caso di insolvenza del debitore, avrebbe la facoltà di vendere il bene e di trarre soddisfazione dai proventi. Con la soluzione in esame è possibile arrivare a ricevere delle cifre significative, da rimborsare in un periodo di tempo piuttosto ampio.
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Con una soluzione del genere è possibile arrivare a disporre di una cifra significativa, di solito non superiore a cinquantamila euro. Per quanto riguarda la durata, il prestito ipotecario è ammesso che si svolga in un lasso temporale che va da cinque a venticinque anni. Si considera una formula rivolta a coloro che non sono in grado di presentare delle garanzie canoniche, rappresentate da un fideiussore o dall’esibizione di una condizione lavorativa sufficientemente stabile. Il diritto reale di garanzia si pone come essenziale in questi casi, in quanto potrebbe risultare come la garanzia di maggior rilievo o persino l’unica presentabile da parte del richiedente.
I requisiti per ottenere un prestito ipotecario
Al fine di ottenere un prestito ipotecario occorre esibire la garanzia di un immobile di cui si ha la proprietà. Ma si ammette anche l’opportunità di presentare un bene mobile registrato, di cui si è titolari, il cui valore deve necessariamente risultare adeguato alla cifra che si richiede. Si ricorda che a seguito della concessione del diritto reale di garanzia la disponibilità del bene rimane al titolare, che può continuare in maniera normale. Le uniche limitazioni previste a livello normativo riguardano l’impossibilità di eseguire in cui si dei lavori in grado di incidere sul valore del bene. Ci si riferisce per esempio all’ipotesi in cui si compiano degli interventi di ristrutturazione. In ogni caso è garantita al beneficiario del prestito l’opportunità di estinguere anticipatamente il debito e riscattare il bene ipotecato.
Per quanto riguarda la documentazione richiesta, è indispensabile fornire le certificazioni canoniche, ossia un documento di identità e il codice fiscale. Nonché essere maggiorenni e non avere un’età superiore a sessantacinque. Anche se quest’ultima soglia dipende dall’ente finanziario che si prende in esame. In secondo luogo si ha l’onere di esibire vari carteggi, in grado di descrivere, dal punto di vista giuridico, il bene che si offre in garanzia e da cui è possibile rilevare il diritto di proprietà. Si ritiene altresì necessario produrre una serie di attestazioni mediante cui si concede all’ente finanziatore l’opportunità di verificare la condizione reddituale e patrimoniale del richiedente.
Le caratteristiche del prestito ipotecario
La soluzione del prestito in esame si distingue per fondarsi sulla concessione di un diritto reale di garanzia a vantaggio del finanziatore. La costituzione dell’ipoteca prevede l’iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del luogo dove sorge il bene. L’ipoteca è efficacie dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla sua iscrizione. L’istituto di credito tuttavia può erogare la somma richiesta anche prima di questo lasso di tempo, definito periodo di consolidamento. Si ricorda che l’ipoteca può essere costituita anche nei confronti dei cosiddetti beni mobili registrati, purché il loro valore sia consono rispetto alla somma che si richiede. Il valore dell’ipoteca si prevede che superi in maniera significativa o addirittura ammonti al doppio rispetto alla stima del bene concesso in garanzia. Perché il finanziatore ha la necessità di cautelarsi in relazione ad ogni genere di evenienza, in grado di compromettere la restituzione della somma in prestito. Si tratta dunque di una prassi con finalità esclusivamente prudenziali.
L’ipoteca ha una durata ventennale e necessita di essere rinnovata, da parte del finanziatore, nel caso il prestito avesse una lunghezza maggiore. Di contro, cessa i suoi effetti nel momento in cui il debito si estingue, quindi in occasione del pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso. Prima che si costituisca l’ipoteca il finanziatore nomina un perito al fine di determinare la stima del bene su cui si desidera costituire un diritto reale di garanzia. L’istruttoria consente di definire una serie di parametri rilevanti, ovvero il limite della cifra esigibile da parte del richiedente nonché le tempistiche e le modalità attraverso cui svolgere il piano di ammortamento. Nella maggior parte dei casi il capitale erogabile non supera l’80% della valutazione del bene. L’inchiesta può ovviamente anche dare esito negativo, comportando il respingimento della domanda di prestito.
L’estinzione del debito
La restituzione della somma dovuta avviene tramite un classico piano di ammortamento. Che si svolge secondo modalità e tempistiche scaturite dalla volontà delle parti e da una serie di altri parametri. In ogni caso si prevede di affrontare il pagamenti di rate mensili mai superiori di un terzo del reddito da lavoro percepito ogni mese. Il tasso di interesse può essere di vario tipo, a seconda delle particolari scelte seguite dal finanziatore. Ovviamente è concessa al beneficiario la possibilità di estinguere il debito prima della scadenza naturale del contratto. Alla stessa maniera si ritiene legittimato a pagare soltanto parzialmente il debito dovuto e a continuare il periodo di rimborso. Ma a condizioni differenti, meno onerose sotto il profilo del prezzo delle singole rate. Alla stessa maniera gode del diritto di recesso, purché lo faccia valere entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto di prestito.
- Nel caso in cui non si fossero pagate in maniera consecutiva più rate e si risultasse irrimediabilmente insolventi, il finanziatore subentrerebbe nella titolarità del bene ipotecato. Ed avrebbe modo di procedere alla sua vendita, al fine di recuperare il credito vantato. Si ricorda che l’ipoteca comporta l’acquisizione di un diritto di prelazione, in ragione del quale, nel caso in cui altri creditori avessero titolo per entrare in concorrenza nella riscossione dei rispettivi crediti, il finanziatore avrebbe la precedenza.
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