Prestito vitalizio ipotecario over 60: info, costi e altri dettagli utili

Il prestito ipotecario vitalizio è una tipologia di finanziamento a medio-lungo termine, rivolto a coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età. Inoltre si deve risultare titolari di un immobile dove si risiede in maniera abituale. La formula prevede che l’abitazione si offra in garanzia all’ente finanziatore, mediante la costituzione di un’ipoteca di primo grado.

Al beneficiario è concessa la possibilità di continuare ad utilizzare il bene senza alcun tipo di limitazione. Per quanto riguarda il rimborso, chi riceve il finanziamento ha la facoltà di lasciare l’incombenza ai proprie eredi. La durata del prestito invece coincide con il periodo di permanenza in vita del beneficiario. Egli, tuttavia, ha la possibilità di estinguere il debito in vita, in qualsiasi momento lo voglia. Gli è permesso altresì di affrontare soltanto il pagamento delle spese correlate al finanziamento e degli interessi. Esistono tuttavia una serie di casi in cui l’estinzione anticipata diventa obbligatoria.

Gli eredi a loro volta hanno la possibilità di scegliere fra due alternative a seguito del decesso del beneficiario. Nel caso volessero pagare il debito in una soluzione unica dovrebbero avvertire l’ente finanziatore riguardo la loro intenzione, entro dodici mesi dalla morte del beneficiario. In alternativa avrebbero l’opportunità di scegliere di non riscattare l’abitazione e di sollecitare l’istituto di credito a venderla.

I proventi dell’alienazione, nella misura corrispondente al debito, spetterebbero al finanziatore. Mentre le eventuali eccedenze sarebbero di titolarità degli eredi. Di contro, se non si arrivasse alla piena soddisfazione del credito vantato, gli eredi non sarebbero tenuti ad integrare la cifra mancante. Si ricorda che la vendita dell’immobile si effettua in maniera automatica, nel caso in cui gli eredi non estinguano il debito entro i dodici mesi successivi dalla morte del beneficiario.

Le peculiarità del prestito vitalizio ipotecario

La formula in esame si ritiene ideata per rendere meno complesso l’accesso al credito a chi si appresta ad entrare, o già si trova, nel periodo di pensionamento. Difatti, a parte la cessione del quinto e una serie di soluzioni apposite offerte soltanto da alcuni istituti di credito, le possibilità di ottenere un finanziamento da parte di questa categoria di persone risulta poco agevole.

Con il prestito vitalizio ipotecario inoltre si concede l’opportunità di ricevere della liquidità significativa. E di non avere l’incombenza di svolgere un canonico piano rateale. La normativa che disciplina il finanziamento in questione consente di cointestare il finanziamento al coniuge o al convivente. Purché abbia compiuto il sessantesimo anno di età.

  • Il contratto di prestito invece deve essere sottoscritto da parte di tutti e due i membri della coppia, in regime di coniugio o di convivenza more uxorio, a patto che risiedano da almeno cinque anni nella stessa abitazione ed abbiano compiuto sessant’anni. Per determinare la durata del prestito, in caso di cointestazione del finanziamento o di sottoscrizione, da parte di entrambi i membri della coppia, del contratto di prestito, si prende come riferimento l’esistenza di chi dei due vive più a lungo.

Le ipotesi in cui si rende obbligatoria l’estinzione anticipata

Come si è accennato in apertura esistono una serie di casi in cui il beneficiario è costretto ad estinguere in vita il debito contratto con l’ente finanziatore. Tale obbligo prima di tutto sorge in quei casi in cui egli apporti delle modifiche alla struttura dell’immobile offerto in garanzia, senza averle tuttavia pronosticate nel contratto di prestito. A seguito di interventi del genere si va a modificare l’aspetto originario, alterando anche il valore dell’immobile.

Alla stessa maniera la restituzione della somma finanziata si prevede come obbligatoria qualora, a seguito della scarsa manutenzione, si rende l’immobile ipotecato inabitabile, comportando per di più il suo deprezzamento. Il rimborso avviene in anticipo anche quando la residenza dell’immobile ipotecato sia concessa a terzi, che siano diversi dai membri familiari del beneficiario e dall’eventuale personale di servizio di cui si avvale.

L’estinzione anticipata è prevista anche nei casi in cui il beneficiario affitti l’immobile o lo renda un locale predisposto per svolgere un esercizio commerciale. Ci si riferisce per esempio all’ipotesi in cui si renda l’abitazione un agriturismo o un affittacamere. Si ricomprendono tra le cause di estinzione anticipata anche i casi in cui si vada mutare il proprio diritto di proprietà sull’immobile. Le medesime previsioni valgono quando l’abitazione, oggetto della garanzia, viene coinvolta in un procedimento giudiziale, di carattere conservativo o esecutivo, per un importo che sia corrispondente al valore dell’immobile o superiore di venti punti percentuali.

L’ammontare della somma richiedibile

La cifra cui è possibile ambire dipende dal valore dell’immobile e dall’età del richiedente. La procedura prima di tutto prevede che il bene, al fine di essere accettato come garanzia, sia stimato per un valore di almeno settantacinquemila euro. La perizia finalizzata a definire il valore dell’abitazione e una serie di altri parametri rilevanti, è affidata ad un esperto nominato dall’ente finanziatore.

Una volta determinato il valore, si calcola l’importo esigibile, prendendo in considerazione anche l’età del richiedente. L’entità del capitale cui si può divenire destinatari parte da un minimo di ventimila per arrivare ad di trecentocinquantamila euro.  Chi ha un’età compresa tra sessanta e settant’anni ha la facoltà di ottenere una cifra corrispondente al 20% del bene. Mentre coloro che risultano ottantenni possono ambire fino al 40%. Chi invece ha compiuto novant’anni ha l’opportunità di ricevere un capitale pari alla metà del valore dell’immobile.

Il beneficiario del prestito, con l’obiettivo di rendere meno gravoso il debito destinato ad essere gestito dagli eredi, può affrontare il pagamento degli interessi e delle spese correlate al finanziamento. L’estinzione da parte degli eredi in questo caso sarebbe definita senza capitalizzazione. Di contro, se gli fosse lasciato da sostenere l’intero debito, il pagamento sarebbe con capitalizzazione. Fatta salva la possibilità per gli eredi di non riscattare il bene e di lasciare che l’ente finanziatore lo venda, al fine di ricavarne, nei limiti del credito vantato, completa soddisfazione. Si ricorda, come si è affermato in precedenza, che esiste una tutela ulteriore a vantaggio degli eredi. Che gli permette di non dover integrare l’eventuale debito rimanente, qualora dalla vendita il finanziatore non pervenisse a disporre dell’intera cifra pretesa.

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