Pro e contro di un prestito vitalizio ipotecario, pareri e recensioni

Il prestito vitalizio ipotecario è un tipo di finanziamento introdotto soltanto di recente nel nostro paese. Che si caratterizza per essere rivolto a coloro che sono prossimi, o già si trovano, in età pensionabile. In particolare, sono legittimati a richiederlo coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e risultano proprietari del bene immobile dove risiedono in maniera abituale. L’abitazione si offre dunque in garanzia e su di essa è necessario iscrivere un’ipoteca di primo grado. Il prestito ipotecario vitalizio si ritiene concepito per rendere meno tortuoso l’accesso al credito ad una categoria di persone che altrimenti troverebbe una serie di ostacoli.

Coloro che divengono beneficiari di un prestito vitalizio ipotecario non sono tenuti a sostenere un piano di ammortamento canonico. La formula prevede che gli eredi del beneficiario, a seguito della sua scomparsa, si facciano carico degli impegni presi dal de cuius con l’ente finanziatore. Rimane possibile l’ipotesi che il beneficiario decida di estinguere il debito quando è ancora in vita. Il finanziamento altrimenti avrebbe una durata parti all’esistenza del beneficiario. Si ricorda tuttavia che esistono una serie di casi dove l’obbligo di estinguere in anticipo il debito da parte del destinatario del prestito risulta come obbligatorio.

Le peculiarità del prestito vitalizio ipotecario

La cifra esigibile dipende dall’età del richiedente e dal valore dell’immobile offerto in garanzia. Chi ha intorno ai sessant’anni può ambire a ricevere una somma pari al 20% del valore dell’abitazione. Ma questa soglia si alza più è elevata l’età del richiedente. Coloro che sono prossimi al novantesimo anno di età, per esempio, sono legittimati a richiedere fino alla metà del valore dell’abitazione concesso in garanzia. Comunque la normativa che disciplina questa soluzione di finanziamento impone un limite, rappresentato dalla cifra di trecentocinquantamila euro. La stima del bene viene effettuata da un perito nominato dall’ente finanziatore. Dopodiché, una volta certificato il valore, il beneficiario è tenuto alla presentazione della relazione notarile preliminare, necessaria per consentire di ipotecare l’immobile.

  • La cifra può essere cointestata al coniuge o al convivente, a patto che abbia compiuto il sessantesimo anno di età. La sottoscrizione del contratto di prestito si prevede come obbligatoria nel caso in cui la coppia, sposata o convivente, si sia formata da almeno cinque anni e risieda in modo abituale nell’immobile offerto in garanzia. Anche in questo caso è indispensabile che entrambi abbiano compiuto sessant’anni. L’immobile presentato in garanzia rimane nella completa disponibilità di chi vi risiede. Nel senso che il suo godimento non viene in alcun modo diminuito o compromesso. Le uniche limitazioni contemplate riguardano la possibilità di compiervi delle modifiche strutturali, non previste nel contratto di prestino. Nondimeno si esclude che terzi, non appartenenti al nucleo familiare del beneficiario, prendano la residenza dell’immobile in garanzia. Per di più non è ammesso affittare il bene o mutare il proprio diritto di proprietà per l’intera durata del prestito, a meno che non si decida di estinguere in anticipo il debito.

L’estinzione del debito

A meno che non venga interrotto il vincolo con la banca in anticipo, l’estinzione del debito deve essere affrontata dagli eredi. I quali hanno la possibilità di scegliere tra due possibilità: pagare l’intera somma dovuta e riscattare l’immobile ipotecato oppure chiedere all’ente finanziatore di vedere l’abitazione, permettendogli di prelevare la somma necessaria per estinguere il debito. Nella prima ipotesi dovrebbero avvertire l’ente finanziatore entro dodici mesi dalla morte del beneficiario. Nel secondo caso sceglierebbero di non riscattare l’immobile e di ricevere le eventuali eccedenze provenienti dalla vendita. Di contro, non avrebbero l’onere di integrare le mancanze, qualora dalla vendita la banca non arrivasse a coprire l’intero debito dovuto.

Gli eredi nella prima ipotesi, a seconda di come il beneficiario in vita abbia amministrato il debito, hanno la facoltà di pagare il debito secondo due modalità differenti. Nel caso in cui il beneficiario, durante la propria esistenza, abbia sostenuto le spese del finanziamento e gli interessi, gli eredi sarebbero tenuti a pagare soltanto la quota capitale del debito. In ipotesi del genere l’estinzione si definirebbe senza capitalizzazione. Mentre se il beneficiario avesse lasciato l’intero debito ai propri eredi, essi dovrebbero rimborsarlo, compreso degli interessi e delle spese. In tal caso la restituzione si riterrebbe con capitalizzazione.

I vantaggi e gli svantaggi del prestito vitalizio ipotecario

I vantaggi che comporta la scelta di una formula di prestito del genere sono numerosi. Innanzitutto si tratta di un finanziamento che non prevede di rendere note le proprie finalità riguardo la cifra che si richiedere. Duque si è liberi di disporre del capitale in qualsivoglia maniera. Inoltre, la cifra concessa, è nella maggior parte dei casi significativa. In quanto per definirla, oltre all’età del cliente, si prende in considerazione il valore di un bene immobile. Che il più delle volte è elevato. A proposito del bene offerto in garanzia, non viene in alcun modo ostacolata la sua disponibilità. Il destinatario del prestito infine ha il vantaggio di scegliere tra diverse opportunità nell’amministrazione del debito. In particolare, ha la facoltà di lasciare l’intera somma ai propri eredi o di affrontare soltanto le spese del finanziamento e gli interessi. Nonché di pagare l’intero importo dovuto in qualsiasi momento lo desideri. A proposito degli svantaggi se ne annoverano diversi.

  • Prima di tutto si devono sostenere degli interessi elevati. Di gran lunga maggiori rispetto a quelli che ci si troverebbe a sostenere con un classico mutuo ipotecario. Per quanto riguarda il bene immobile offerto in garanzia, esistono una serie di limitazioni riguardanti la sua gestione. Il bene difatti non può divenire oggetto di modifiche strutturali, tali da alternarne l’aspetto originario e non pronosticate nel contratto di prestito. Alla stessa maniera non è ammesso che lo si lasci all’incuria, in grado di influenzare negativamente il suo valore. Oltretutto, il bene non può divenire uno strumento mediante cui trarre profitto, affittandolo o tramutandolo per esempio in un esercizio. La disponibilità da parte di terzi, come residenza, è altresì esclusa, a meno che non siano dei membri della famiglia del beneficiario. Ognuna delle ipotesi elencate, qualora si verificasse, comporterebbe l’obbligo di estinzione del debito in anticipo.

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